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Guardate l’immagine qui sopra. Un caso recente. Tra lucernari, condizionatori, parabole antenne, riuscite a vedere l’impianto fotovoltaico?

Il Comune di Firenze, da alcuni mesi, si è impegnato a rimuovere i numerosissimi limiti all’installazione del fotovoltaico nel territorio comunale, così numerosi da rendere praticamente impossibile, tra vincoli e prescrizioni, installare anche semplici impianti domestici, salvo che in poche zone periferiche e/o degradate.

Una lodevole iniziativa, che arriva dopo anni di tira e molla, che indubbiamente permetterà a tanti concittadini volenterosi di alleggerire le proprie bollette ed anche il proprio impatto sul pianeta.

Il documento centrale, nell’ambito di questa iniziativa, è la “Variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico inerente l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici”

Peccato che la bozza, in visione presso il sito del Comune a questo indirizzo riporti, per il centro Storico di Firenze, la cosiddetta “zona Unesco”, la seguente proposta di modifica dell’art 65 del Regolamento Urbanistico:

“Art. 65 | ambito del nucleo storico
Divieto assoluto di installazione degli impianti sia sulle coperture che a terra”
.

il quale costituisce, paradossalmente, un deciso passo indietro rispetto al previgente impianto normativo.

A mero titolo di esempio si osservi infatti il seguente articolo 11 delle Norme tecniche di attuazione de regolamento strutturale vigente e la proposta di modifica, in rosso dalla quale scaturisce quanto appena riportato:

Art. 11

  • Invarianti
    11.1. […]
    11.2. […] Nelle aree comprese nelle invarianti interessate da provvedimenti di tutela paesaggistica, coerentemente con quanto previsto dal PIT con valore paesaggistico, il Regolamento Urbanistico dovrà garantire che: – sugli edifici esistenti con caratteristiche tipologiche legate alla tradizione dei luoghi non sia consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici, pannelli solari, elementi accessori di impianti di varia natura, ad eccezione di quelli caratterizzati da accorgimenti progettuali per una installazione mitigata e/o con schermature e non siano ammesse aperture sotto forma di terrazze a tasca e lucernari sulle falde di copertura sui fronti principali, mentre possono essere eventualmente ammesse su quelli tergali e secondari;
  • nelle aree aperte non dovrà essere consentita l’installazione degli impianti per pannelli fotovoltaici e solari e di impianti eolici, ad eccezione degli impianti eolici di altezza al rotore inferiore a 22 metri, per i quali deve essere comunque effettuata specifica valutazione di inserimento paesaggistico.
    In materia di installazione di impianti per la produzione di energia da pannelli fotovoltaici e solari, nel rispetto delle previsioni del PIT con valore paesaggistico e del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER), il Regolamento Urbanistico dovrà garantire che: – nelle aree interessate da provvedimenti di tutela paesaggistica l’installazione
    degli impianti sia progettata in relazione alle caratteristiche dell’immobile e alle visuali intercettate; non preveda il mero appoggio di elementi sulla copertura, a favore di una confacente integrazione, impiegando adeguate soluzioni tecnologiche, geometriche, cromatiche e di messa in opera, affinché non siano visibili gli elementi di bordo e di supporto. I serbatoi o altri elementi accessori andranno posti all’interno dei volumi costruiti; – sia consentita l’installazione di impianti a terra con le modalità e nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia, privilegiando l’utilizzo di superfici antropizzate, degradate o comunque non idonee ad altri usi, fatta eccezione per le zone omogenee A, il sub
    -sistema dei fiumi Arno, Greve e del torrente Ema e il sub
    -sistema del bosco; – non sia consentita l’installazione di pannelli fotovoltaici o solari all’interno dell’Ambito del nucleo storico (zona A).
  • Intendiamoci: il Regolamento urbanistico all’articolo 65, vietava comunque il fotovoltaico sui tetti del centro storico, ma almeno tale divieto on era dichiarato subito, di principio ma solo come norma applicativa di dettaglio.

Si dirà che nel centro storico si deve privilegiare il mantenimento della storicità degli edifici, la visione dei tetti antichi dall’alto dei monumenti etc… . Peccato che non vi siano analoghi divieti assoluti o particolari stigmi per l’installazione di parabole, antenne, sistemi di raffreddamento dei condizionatori, cappe di aspirazione dei ristoranti, per non parlare di lucernari, terrazze a tasca, solo recentemente normati in senso restrittivo…questi non sono maledettamente impattanti, ben più di qualche pannellino complanare, visto che sporgono dal profilo del tetto, senza apportare alcun beneficio alla comunità ed al pianeta?

Più delle parole basterà una foto, quella in testa a questo articolo.

Vedete da soli la selva di elementi incongrui e l’impatto visivo di un impianto casalingo minimale ( tre pannelli)

Ma il punto è più profondo: nessuno mette in dubbio il buon diritto all’informazione televisiva e la relativa antenna: si tratta di un apparato tecnologico non bello ma ormai accettato, perché parte della vita di tutti i giorni.

Nessuno mette in dubbio la necessità di rispettare le norme igieniche e di sicurezza minime di lavoro nella cucina di un ristorante e quindi nemmeno le necessarie (e brutte e visibili) cappe aspiranti e relativi camini in acciaio inox.

Nessuno mette in dubbio l’utilità di aumentare areazione e salubrità nei locali abitabili sottotetto in edifici antichi.

Nessuno mette il dubbio il diritto di mitigare l’afa cittadina con l’installazione di un impianto di condizionamento … e sì, potremmo continuare, ma ci siamo capiti.

Allora perché si deve vietare, al contrario delle norme previgenti, in assoluto l’installazione di impianti fotovoltaici? E’ tempo di superare questo blocco psicologico e quanto mai fallace nei confronti di qualcosa di così poco invasivo e cosi utile per l’ambiente: ogni singolo pannello alleggerisce i conti di una famiglia di qualche centinaio di euro all’anno, ai prezzi attuali. Non solo, fa risparmiare emissioni equivalenti ad un barile di petrolio all’anno.

Ogni singolo pannello evita emissioni equivalenti a 160 litri di petrolio ogni anno. Per almeno 25 anni.

Ma vi è di più: La norma in questione, il divieto assoluto di installazione in Centro, ove fosse approvata, sarebbe fuorilegge.

Perché andrebbe contro le prescrizioni contenute nel comma 1 dell’articolo 9 della recentissima legge 34/2022 potete verificare da soli a questo link ma agevolo qui sotto un passaggio:

In presenza dei vincoli di cui al primo periodo, la realizzazione degli interventi ivi indicati è consentita previo rilascio dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione competente ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le disposizioni del primo periodo (edilizia libera, nessuna necessità di autorizzazioni, ndr) si applicano anche in presenza di vincoli ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettera c), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai soli fini dell’installazione di pannelli integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano realizzati in materiali della tradizione locale.

Riconosco che è un poco criptico ma, in sostanza, si può riassumere così: l’installazione di pannelli fotovoltaici è edilizia libera e non richiede alcun tipo di autorizzazione anche nei centri storici e nelle aree in generale denominate di tipo A ed anche nelle zone espressamente sottoposte a vincolo paesaggistico, purché i pannelli siano integrati nelle coperture. Anche laddove queste siano in materiali tradizionali, l’installazione è consentita ma in tal caso ci vorrà l’autorizzazione paesaggistica, come ulteriore prescrizione.

Non è prevista alcuna possibilità per le amministrazioni locali di definire norme più rigide ed in tal senso si sono già espressi, numerose volte i TAR di moltissime regioni e, un paio di volte, anche la corte costituzionale.

Quindi, a modesto giudizio dello scrivente: la modifica prevista al regolamento Comunale di Firenze nasce illegale e va immediatamente modificata.

Provvediamo?

PS: Il giudizio su quel che si può o non si può fare, giova ricordare, non è solo mio: a mero titolo di esempio, citerò questo sito essendo un punto di riferimento per professionisti.

Luglio 2022

Autore:

Ing. Pietro Cambi